Il Regolamento (UE) 2026/2202 riscrive l'articolo 11 del Regolamento 261/2004 e lo intitola ai «passeggeri con esigenze specifiche». Ci sono dentro i bambini, le persone con disabilità o a mobilità ridotta, le donne in gravidanza e chi ha bisogno di assistenza medica. Le regole si applicano da ottobre 2027 e si aggiungono a quelle del Regolamento (CE) n. 1107/2006, che resta in vigore così com'è.
Chi sono i passeggeri con esigenze specifiche
- Persone con disabilità, persone a mobilità ridotta e donne in gravidanza, a condizione che la compagnia sia stata informata delle loro necessità: se possibile alla prenotazione o al check-in, al più tardi quando ti comunicano il disservizio;
- neonati, cioè chi ha meno di 2 anni, e minori non accompagnati, sotto i 18 anni, affidati alla compagnia;
- persone che hanno bisogno di assistenza medica sulla base di un nulla osta medico.
La segnalazione fatta una volta vale per tutti i voli dello stesso contratto di trasporto. Il regolamento definisce anche il «bambino»: chi ha meno di 14 anni alla data di partenza del primo volo.
Il posto accanto al bambino, gratis
È la norma che interessa di più alle famiglie. Chi accompagna un bambino, o una persona con esigenze specifiche, con lo stesso contratto di trasporto deve ricevere dalla compagnia, gratuitamente, la possibilità di sedere nel posto accanto. Se i posti vicini non ci sono più, la compagnia deve adoperarsi per aiutarti a trovarli. Oggi, con l'assegnazione casuale dei posti, sedere vicini non è garantito, come racconto nella guida al check-in Ryanair.
Imbarco prioritario e passeggini
All'imbarco le compagnie danno la priorità ai passeggeri con esigenze specifiche, a chi li accompagna, ai cani da assistenza e ai bambini nel passeggino con il loro accompagnatore. Il passeggino o la carrozzina viaggiano con il bambino fino al gate o alla porta dell'aereo senza costi aggiuntivi e vengono restituiti alla porta dell'aereo, salvo limiti di sicurezza, di spazio od operativi. Al momento della prenotazione la compagnia deve indicare anche le condizioni per portare in cabina o in stiva passeggini e seggiolini: le trovi nella pagina sul bagaglio a mano.
Quando il volo salta
Qui la riforma aggiunge tutele concrete.
- Nessun limite all'albergo. Con le circostanze eccezionali la compagnia potrà limitare l'albergo a tre notti, ma non per i passeggeri con esigenze specifiche né per chi li accompagna.
- Priorità nella riprotezione e nell'assistenza. La compagnia deve prestare particolare attenzione alle loro necessità e dare riprotezione e assistenza il prima possibile, anche agli accompagnatori e ai cani da assistenza.
- Niente scali in più. Il considerando 27 chiede che una persona con disabilità, quando viene riprotetta, non abbia coincidenze aggiuntive se non è d'accordo, e che l'assistenza prenotata per il volo originale valga anche sul nuovo percorso.
- Se l'aeroporto non fa il suo lavoro. Se perdi il volo perché il gestore aeroportuale non ha fornito l'assistenza prevista dal 1107/2006, la compagnia ti deve compensazione, riprotezione e assistenza, e poi si fa rimborsare dall'aeroporto.
- Minori non accompagnati. Se un minore perde il volo perché la compagnia non ha dato l'assistenza concordata, gli spettano compensazione, riprotezione e assistenza.
Gli accompagnatori di una persona con disabilità che viaggiano gratis o a tariffa ridotta, e i neonati con biglietto gratuito, hanno gli stessi diritti degli altri passeggeri, compensazione esclusa.
Sedie a rotelle e cani da assistenza
Una parte importante della riforma tocca il Regolamento (CE) n. 2027/97. Oggi, se la compagnia rompe o perde una sedia a rotelle, il risarcimento si ferma al limite previsto per i bagagli dalla Convenzione di Montreal, che può essere più basso del costo dell'ausilio. Dal 2027 la persona con disabilità può fare gratis una «dichiarazione speciale di interesse», cioè dichiarare il valore reale della sedia a rotelle o di altre attrezzature per la mobilità. La compagnia deve proporla alla prenotazione, insieme alla segnalazione prevista dal 1107/2006, e al più tardi quando le consegni l'ausilio. Per i cani da assistenza riconosciuti vale lo stesso, al più tardi all'imbarco.
Se l'ausilio viene distrutto, perso, danneggiato o arriva in ritardo, la compagnia risponde fino alla cifra dichiarata e può chiederti la prova del costo di sostituzione. Nel frattempo deve fare il possibile per darti subito un ausilio temporaneo, che puoi tenere gratis finché non arriva il risarcimento. La Commissione preparerà un modulo unico per la dichiarazione.
Informazioni accessibili
Tutte le informazioni previste dal regolamento vanno date in un formato accessibile, e moduli e avvisi sui bagagli devono essere disponibili anche per chi non usa strumenti digitali. Le donne in gravidanza e le persone con disabilità possono segnalare le proprie necessità anche quando ricevono la notizia del ritardo o della cancellazione: non serve averlo fatto mesi prima.