Nell'Unione europea i diritti di chi viaggia in treno sono fissati dal Regolamento (UE) 2021/782. Valgono sui treni nazionali e internazionali, compresi Frecce, Intercity, Eurocity e treni notte.
Se il treno è in ritardo o cancellato
Se prevedi di arrivare a destinazione con almeno 60 minuti di ritardo puoi scegliere fra:
- il rimborso del biglietto entro 30 giorni;
- un itinerario alternativo senza costi aggiuntivi, appena possibile;
- il rinvio del viaggio a una data a tua scelta.
L'indennizzo
Se arrivi in ritardo, oltre a proseguire il viaggio hai diritto a un indennizzo:
- 25% del prezzo del biglietto se il ritardo è superiore a 1 ora e inferiore a 2;
- 50% del prezzo del biglietto se il ritardo è di almeno 2 ore.
La compagnia deve pagare entro un mese dalla richiesta. L'indennizzo non spetta se sapevi del ritardo prima di comprare il biglietto, se hai scelto il rimborso o se il ritardo è dovuto a circostanze eccezionali. Lo sciopero del personale della compagnia non è una circostanza eccezionale.
La regola dei 100 minuti
Se entro 100 minuti dalla partenza prevista la compagnia non ti propone un itinerario alternativo, puoi prenotarlo tu con altri mezzi pubblici e la compagnia deve rimborsarti i costi ragionevoli.
Assistenza
Durante l'attesa hai diritto a pasti e bevande in proporzione al tempo di attesa e, se serve, a un albergo per la notte con il trasporto fra stazione e alloggio.
Biglietti singoli e coincidenze
I diritti per la coincidenza persa valgono solo con un biglietto cumulativo, cioè un unico contratto per tutto il viaggio. Con biglietti separati non si applicano, anche se alcune compagnie hanno accordi fra loro.
Reclami
Il reclamo si presenta alla compagnia entro 3 mesi; la compagnia risponde entro un mese (tre nei casi giustificati). Se non sei soddisfatto, entro 3 mesi dal rifiuto puoi rivolgerti all'organismo nazionale: in Italia è l'Autorità di regolazione dei trasporti.
Per i biglietti internazionali comprati da Trenitalia, indennizzi e rimborsi li gestisce Trenitalia anche quando il treno è di un'altra compagnia. Per aerei e traghetti le regole sono diverse: vedi il Regolamento 261/2004 e i diritti dei passeggeri in traghetto.