// Allegato I · settori ad alta criticità
NIS2 · Trasporti
I trasporti sono il secondo settore dell'Allegato I, con quattro sottosettori: aereo, ferroviario, per vie d'acqua e su strada. Il trasporto pubblico locale non è qui: sta nell'Allegato IV, con regole diverse.
In breve: essenziale o importante
Grande impresa (250 dipendenti o più, oppure fatturato oltre 50 milioni di euro e bilancio oltre 43 milioni): soggetto essenziale. Media impresa (da 50 a 249 dipendenti, oppure fatturato e bilancio oltre 10 milioni): soggetto importante. Piccole e microimprese restano fuori, salvo i casi che valgono a qualsiasi dimensione.
Chi rientra: le tipologie di soggetto
Trasporto aereo
- Vettori aerei usati a fini commerciali: come definiti dal regolamento (CE) n. 300/2008
- Gestori aeroportuali e aeroporti: compresi gli aeroporti centrali della rete transeuropea e i soggetti che gestiscono impianti annessi negli aeroporti
- Operatori del controllo del traffico aereo: che forniscono il servizio di controllo del traffico aereo (regolamento (CE) n. 549/2004)
Trasporto ferroviario
- Gestori dell'infrastruttura: come definiti dalla direttiva 2012/34/UE
- Imprese ferroviarie: compresi gli operatori degli impianti di servizio
Trasporto per vie d'acqua
- Compagnie di navigazione: per vie d'acqua interne, marittimo e costiero, di passeggeri e merci (escluse le singole navi gestite dalla compagnia)
- Organi di gestione dei porti: compresi gli impianti portuali e i soggetti che gestiscono opere e attrezzature nei porti
- Gestori di servizi di assistenza al traffico marittimo (VTS): come definiti dalla direttiva 2002/59/CE
Trasporto su strada
- Autorità stradali responsabili del controllo della gestione del traffico: esclusi i soggetti pubblici per cui la gestione del traffico è solo una parte non essenziale dell'attività
- Gestori di sistemi di trasporto intelligenti: come definiti dalla direttiva 2010/40/UE
Da sapere su questo settore
Nel trasporto aereo rientrano anche i soggetti che gestiscono impianti annessi situati negli aeroporti: non solo il gestore aeroportuale, quindi.
Il trasporto pubblico locale (autobus urbani, metropolitane, tram) è nell'Allegato IV: rientra a qualsiasi dimensione, ma solo se l'ACN individua il soggetto e glielo notifica.
Cosa fare se rientri
Verifica categoria e dimensioni. Controlla in quale tipologia di soggetto rientri e confronta dipendenti, fatturato e bilancio con le soglie della Raccomandazione 2003/361/CE, contando anche le imprese associate e collegate.
Registrati sulla piattaforma dell'ACN. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno i soggetti NIS2 si registrano o aggiornano la registrazione sul portale dell'ACN (art. 7). Entro il 31 marzo l'ACN redige l'elenco e comunica l'inserimento; dal 15 aprile al 31 maggio si completano i dati.
Applica le misure di sicurezza di base. Le misure ACN sono diverse per soggetti essenziali e importanti: le trovi spiegate nella guida a obblighi e misure di sicurezza, con le date nella pagina delle scadenze.
Prepara la gestione degli incidenti. Pre-notifica entro 24 ore, notifica entro 72 ore e relazione finale entro un mese: la procedura è nella guida su incident response e supply chain, con i modelli da scaricare.
Domande frequenti
Un'azienda di autotrasporto merci rientra nella NIS2?
Nel sottosettore «trasporto su strada» dell'Allegato I il decreto elenca le autorità stradali che controllano la gestione del traffico e i gestori di sistemi di trasporto intelligenti, non gli autotrasportatori in quanto tali.
Il trasporto pubblico locale è soggetto alla NIS2?
Sì, ma attraverso l'Allegato IV: i soggetti che forniscono servizi di trasporto pubblico locale rientrano a qualsiasi dimensione se l'ACN li individua e glielo notifica.
Chi gestisce un parcheggio o un servizio dentro l'aeroporto è coinvolto?
Il decreto include i soggetti che gestiscono impianti annessi situati in aeroporti: se l'attività rientra in questa definizione e si superano le soglie dimensionali, sì.
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Aggiornata al 4 novembre 2026, sul testo del D.Lgs. 138/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024. Le regole possono cambiare: per il tuo caso verifica il testo in vigore e le comunicazioni sul portale NIS dell'ACN. La classificazione definitiva la decide l'ACN.
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