// Allegato I · settori ad alta criticità

NIS2 · Banche e mercati finanziari

Il settore bancario e quello delle infrastrutture dei mercati finanziari sono nell'Allegato I, ma con una regola tutta loro: l'art. 3, comma 14, del decreto stabilisce che per questi soggetti non si applicano l'art. 17 e i Capi IV e V, perché vale il regolamento DORA (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale.

In breve: essenziale o importante

Grande impresa (250 dipendenti o più, oppure fatturato oltre 50 milioni di euro e bilancio oltre 43 milioni): soggetto essenziale. Media impresa (da 50 a 249 dipendenti, oppure fatturato e bilancio oltre 10 milioni): soggetto importante. Piccole e microimprese restano fuori, salvo i casi che valgono a qualsiasi dimensione.

Chi rientra: le tipologie di soggetto

Settore bancario

  • Enti creditizi: come definiti dal regolamento (UE) n. 575/2013: banche e altri enti che raccolgono depositi e concedono credito

Infrastrutture dei mercati finanziari

  • Gestori delle sedi di negoziazione: come definiti dalla direttiva 2014/65/UE
  • Controparti centrali (CCP): come definite dal regolamento (UE) n. 648/2012

Da sapere su questo settore

Cosa cambia in pratica: i Capi IV e V del decreto contengono gli obblighi di gestione del rischio e di notifica degli incidenti e le regole su monitoraggio, vigilanza e sanzioni. Per banche e infrastrutture dei mercati finanziari queste parti sono sostituite dal regolamento DORA, che ha le sue misure e i suoi tempi di segnalazione.

Il decreto inoltre non si applica ai soggetti esentati dall'ambito di applicazione del regolamento DORA (art. 3, comma 15).

Per i fornitori IT del settore finanziario conta anche l'altra direzione: chi fornisce servizi TIC o di sicurezza gestiti a un soggetto essenziale o importante può rientrare nella NIS2 come impresa collegata (art. 3, comma 10) o come fornitore di servizi gestiti (Allegato I, settore 9).

Cosa fare se rientri

1

Verifica categoria e dimensioni. Controlla in quale tipologia di soggetto rientri e confronta dipendenti, fatturato e bilancio con le soglie della Raccomandazione 2003/361/CE, contando anche le imprese associate e collegate.

2

Registrati sulla piattaforma dell'ACN. Dal 1° gennaio al 28 febbraio di ogni anno i soggetti NIS2 si registrano o aggiornano la registrazione sul portale dell'ACN (art. 7). Entro il 31 marzo l'ACN redige l'elenco e comunica l'inserimento; dal 15 aprile al 31 maggio si completano i dati.

3

Applica il regolamento DORA. Per gestione del rischio informatico e segnalazione degli incidenti le banche e le infrastrutture dei mercati finanziari seguono il regolamento (UE) 2022/2554 (DORA) e le indicazioni delle autorità di vigilanza del settore.

Domande frequenti

Le banche devono applicare la NIS2 o DORA?

Per gestione del rischio, notifica degli incidenti, vigilanza e sanzioni vale DORA: l'art. 3, comma 14, del D.Lgs. 138/2024 esclude per gli enti creditizi e le infrastrutture dei mercati finanziari l'art. 17 e i Capi IV e V del decreto.

Le assicurazioni e le SGR sono nell'Allegato I?

No: il settore bancario dell'Allegato I comprende gli enti creditizi; le infrastrutture dei mercati finanziari comprendono sedi di negoziazione e controparti centrali. Altri soggetti finanziari hanno i propri obblighi sotto DORA.

Una software house che lavora per le banche è soggetta alla NIS2?

Può esserlo se fornisce servizi TIC gestiti o di sicurezza gestiti e supera le soglie dimensionali (Allegato I, settore 9), oppure come impresa collegata nei casi dell'art. 3, comma 10.

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Aggiornata al 4 novembre 2026, sul testo del D.Lgs. 138/2024 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024. Le regole possono cambiare: per il tuo caso verifica il testo in vigore e le comunicazioni sul portale NIS dell'ACN. La classificazione definitiva la decide l'ACN.

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